Art. 3. Il Ministro, in qualita' di Presidente della Conferenza unificata, e' delegato a presiedere la Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, di cui all'art. 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, assicurando che la sua composizione e la sua attivita' garantiscano una effettiva rappresentativita' degli enti locali. Il Ministro delegato all'innovazione nelle pubbliche amministrazioni opera, per le questioni riguardanti le Regioni e le autonomie locali, in raccordo con la Commissione di cui al primo comma, la quale a tale fine si avvale degli organismi tecnici competenti.