Art. 3.
  Il  Ministro, in qualita' di Presidente della Conferenza unificata,
e'  delegato a presiedere la Commissione permanente per l'innovazione
tecnologica  nelle  regioni  e negli enti locali, di cui all'art. 14,
comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, assicurando
che la sua composizione e la sua attivita' garantiscano una effettiva
rappresentativita' degli enti locali.
  Il    Ministro    delegato    all'innovazione    nelle    pubbliche
amministrazioni  opera,  per le questioni riguardanti le Regioni e le
autonomie  locali,  in  raccordo  con  la Commissione di cui al primo
comma,  la  quale  a  tale  fine  si  avvale  degli organismi tecnici
competenti.