Art. 2.
  Il  Ministro  per  le  finalita'  di  cui  all'art. 1 si avvale del
Dipartimento   per   il   programma   di   Governo   e  del  Comitato
tecnico-scientifico   di   cui  all'art.  7,  comma  2,  del  decreto
legislativo   30 luglio   1999,  n.  286,  e  utilizza  gli  elementi
informativi  forniti  dal Dipartimento per gli affari economici e dal
Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali.