Art. 2. Il Ministro per le finalita' di cui all'art. 1 si avvale del Dipartimento per il programma di Governo e del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e utilizza gli elementi informativi forniti dal Dipartimento per gli affari economici e dal Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali.