Art. 2.
                        Campo di applicazione
  1.  Le  norme  approvate  con il presente decreto si applicano alla
costruzione di nuove intersezioni sulle strade ad uso pubblico, fatta
salva  la  deroga di cui all'art. 13, comma 2 del decreto legislativo
n. 285/1992.
  2. La deroga di cui al comma 1, supportata da specifiche analisi di
sicurezza,  e'  ammessa  previo  parere  del  Consiglio superiore dei
lavori  pubblici,  per le intersezioni che interessano le autostrade,
le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento, e
del  S.I.I.T  -  Settore infrastrutture territorialmente competente -
per le altre strade.
  3.  Nel caso di interventi di adeguamento di intersezioni esistenti
le  norme  allegate costituiscono il riferimento cui la progettazione
deve tendere.
  4. Le norme allegate non si applicano alle intersezioni in corso di
realizzazione  ed a quelle per le quali, al momento della sua entrata
in  vigore,  sia gia' stato redatto il progetto definitivo, ovvero il
progetto  preliminare  nel caso di opere inserite nei programmi della
legge  n.  443  del  21 dicembre  2001. Per i progetti preliminari di
opere  non  inserite nei programmi della legge n. 443 del 21 dicembre
2001,  gia'  approvati,  le  varianti  richieste  in applicazione del
presente  decreto saranno introdotte in corso di stesura del progetto
definitivo, senza l'obbligo di rivedere il progetto preliminare.
  5.  Le  norme allegate costituiscono altresi' il riferimento cui la
progettazione  deve  tendere  per gli accessi di nuova realizzazione,
nelle  more  dell'emanazione  di  una specifica norma, fermo restando
quanto   stabilito  in  proposito  dal  Codice  della  strada  e  dal
Regolamento di attuazione.