Art. 2.
 Individuazione dei programmi strategici ripartizione delle risorse
    Lo  stanziamento di 100 milioni di euro previsto per il Ministero
della  salute  e'  utilizzato  per  finanziare  progetti  inerenti le
materie di seguito elencate:

          ---->  Vedere Elenco a pag. 18 della G.U.  <----

    1.  I  soggetti destinatari sono quelli previsti dall'art. 12 del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.   502  e  successive
modificazioni.
    2. Il bando pubblico e' approvato dalla Commissione nazionale per
la  ricerca  sanitaria  ed  emanato entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
    3. I progetti hanno durata triennale.
    4.  La  Commissione  nazionale per la ricerca sanitaria opera una
preselezione dei progetti presentati.
    5.  I  progetti  selezionati  saranno sottoposti alla valutazione
definitiva  da  parte  di  esperti esterni alla commissione nazionale
della ricerca individuati con le modalita' previste nel bando.
    6.  Il  Ministro  della  salute  con  proprio  decreto  approva i
progetti e il relativo finanziamento.