Art. 2. Individuazione dei programmi strategici ripartizione delle risorse Lo stanziamento di 100 milioni di euro previsto per il Ministero della salute e' utilizzato per finanziare progetti inerenti le materie di seguito elencate: ----> Vedere Elenco a pag. 18 della G.U. <---- 1. I soggetti destinatari sono quelli previsti dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. 2. Il bando pubblico e' approvato dalla Commissione nazionale per la ricerca sanitaria ed emanato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 3. I progetti hanno durata triennale. 4. La Commissione nazionale per la ricerca sanitaria opera una preselezione dei progetti presentati. 5. I progetti selezionati saranno sottoposti alla valutazione definitiva da parte di esperti esterni alla commissione nazionale della ricerca individuati con le modalita' previste nel bando. 6. Il Ministro della salute con proprio decreto approva i progetti e il relativo finanziamento.