Art. 5.
                             Convenzioni
    1.  Per  rendere  esecutivi i programmi di ricerca sono stipulate
apposite  convenzioni  con  il  Ministero  della  salute su specifici
progetti  ai  sensi  dell'art.  1, comma 304, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
    2.  Allegato  alle  relative  convenzioni  e'  incluso  il  piano
dettagliato di sviluppo del progetto e il relativo piano finanziario.
    3.  Qualsiasi controversia tra i destinatari e il Ministero della
salute  relativa  alla  implementazione  definitiva  del programma e'
risolta dalla commissione nazionale della ricerca.

      Roma, 21 luglio 2006

                                                   Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 249