Art. 5. Convenzioni 1. Per rendere esecutivi i programmi di ricerca sono stipulate apposite convenzioni con il Ministero della salute su specifici progetti ai sensi dell'art. 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. Allegato alle relative convenzioni e' incluso il piano dettagliato di sviluppo del progetto e il relativo piano finanziario. 3. Qualsiasi controversia tra i destinatari e il Ministero della salute relativa alla implementazione definitiva del programma e' risolta dalla commissione nazionale della ricerca. Roma, 21 luglio 2006 Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 249