Art. 10.
Comunicazione dell'istituzione dei comitati
1. Le regioni, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini dei
180 giorni di cui al successivo art. 13, trasmettono all'Agenzia
italiana per il farmaco - AIFA l'elenco e la composizione dei
comitati etici costituiti ai sensi del presente decreto, ai fini
della ricostituzione della lista dei comitati etici, curata
dall'osservatorio.