Art. 11.

                      Requisiti di riferimento

  1.   I  requisiti  minimi  di  cui  al  presente  decreto  sono  di
riferimento,  per  quanto  applicabili, per le valutazioni in tema di
ricerca   biomedica   e  di  assistenza  sanitaria,  nonche'  per  le
valutazioni  in tema di sperimentazioni con dispositivi medici di cui
al  decreto  legislativo  n.  46  del  24 febbraio  1997 e al decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 507.