Art. 11.
Requisiti di riferimento
1. I requisiti minimi di cui al presente decreto sono di
riferimento, per quanto applicabili, per le valutazioni in tema di
ricerca biomedica e di assistenza sanitaria, nonche' per le
valutazioni in tema di sperimentazioni con dispositivi medici di cui
al decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997 e al decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 507.