Art. 2.
Istituzione e composizione
1. I comitati etici di cui all'art. 1, commi 1 e 2, sono istituiti,
nel rispetto dei requisiti minimi di cui al presente decreto,
dall'organo di amministrazione delle strutture di cui all'art. 1,
commi 1 e 2, nel cui ambito di competenza vengono eseguite
sperimentazioni cliniche dei medicinali.
2. Le strutture sanitarie che sono prive di comitati etici in
possesso dei requisiti minimi di cui al presente decreto, possono
eseguire sperimentazioni a seguito dell'approvazione di altro
comitato etico indipendente di riferimento, individuato dalla regione
competente per territorio, purche' in conformita' a quanto previsto
dal presente decreto.
3. I componenti del comitato etico sono nominati dall'organo di
amministrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1.
4. La composizione dei comitati etici deve garantire le qualifiche
e l'esperienza necessarie a valutare gli aspetti etici, scientifici e
metodologici degli studi proposti. I componenti dei comitati etici
debbono avere una documentata conoscenza e/o esperienza nelle
sperimentazioni cliniche dei medicinali e nelle altre materie di
competenza del comitato etico. A tal fine i comitati etici devono
comprendere:
a) due clinici;
b) un medico di medicina generale territoriale e/o un pediatra di
libera scelta;
c) un biostatistico;
d) un farmacologo;
e) un farmacista (ex officio) del servizio farmaceutico della
istituzione di ricovero o territoriale, sede della sperimentazione
clinica dei medicinali; nei casi di cui all'art. 1, comma 2, un
farmacista del servizio sanitario regionale;
f) il direttore sanitario (ex officio) e, ove applicabile, come
nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
del direttore scientifico (ex officio) della istituzione sede della
sperimentazione; nei casi di cui all'art. 1, comma 2, un dirigente
appartenente all'assessorato alla sanita' regionale o delle province
autonome;
g) un esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico
legale;
h) un esperto di bioetica;
i) un rappresentante del settore infermieristico;
l) un rappresentante del volontariato per l'assistenza e/o
associazionismo di tutela dei pazienti.
5. Nei comitati etici istituiti, almeno la meta' dei componenti
totali deve essere non dipendente dalla istituzione che si avvale del
comitato etico; nei casi di comitato etico di cui all'art. 1,
comma 1, costituti nell'ambito di piu' strutture sanitarie pubbliche
o ad esse equiparate o a IRCCS, tale percentuale non puo' essere
comunque inferiore ad almeno un terzo dei componenti. Ai fini del
presente decreto, per personale non dipendente dalla struttura si
intende il personale che non abbia rapporti di lavoro a tempo pieno,
parziale o di consulenza con la struttura in cui opera il comitato
etico. Il presidente, e', di norma, esterno alle strutture per le
quali opera il comitato etico e viene nominato secondo le procedure e
con le modalita' previste dal regolamento del comitato stesso.
6. Il comitato etico puo' convocare, per consulenza, esperti
esterni al comitato stesso con esperienza in specifiche aree, che
comunque debbono essere coinvolti in casi di valutazioni inerenti
aree non coperte dai componenti del comitato etico.
7. Lo sperimentatore, o altro personale partecipante alla
sperimentazione, puo' fornire, ove richiesto dal comitato,
informazioni su ogni aspetto dello studio. Lo sperimentatore, o altro
personale partecipante alla sperimentazione, non deve partecipare
alle decisioni, al parere e al voto del comitato etico.
8. I componenti del comitato etico restano in carica tre anni. Il
mandato non puo' essere rinnovato consecutivamente piu' di una volta,
eccezion fatta per i componenti ex officio, che comunque non potranno
ricoprire la carica di presidente per piu' di due mandati
consecutivi.
9. Le delibere di istituzione e costituzione del comitato etico
debbono essere inserite nell'Osservatorio sulle sperimentazioni
cliniche dei medicinali entro 20 giorni dall'adozione delle medesime
con le modalita' indicate dall'osservatorio.