Art. 3.
Indipendenza dei comitati etici
1. Il comitato etico deve essere istituito, organizzato e
funzionante in modo tale da garantire l'indipendenza dello stesso.
2. L'indipendenza del comitato etico deve essere garantita almeno:
a) dalla mancanza di subordinazione gerarchica del comitato etico
nei confronti della struttura ove esso opera;
b) dalla presenza di personale non dipendente dalla struttura ove
opera il comitato etico;
c) dalla estraneita' e dalla mancanza di conflitti di interesse
dei votanti rispetto alla sperimentazione proposta; i componenti del
comitato etico devono firmare annualmente una dichiarazione che li
obbliga a non pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali
possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o
indiretto tra cui il coinvolgimento nella progettazione, nella
conduzione o nella direzione della sperimentazione; rapporti di
dipendenza con lo sperimentatore; rapporti di consulenza con
l'azienda che produce il farmaco;
d) dalla mancanza di cointeressenze di tipo economico tra i
membri del comitato e le aziende del settore farmaceutico; pertanto,
nella nomina dei membri del comitato etico, gli amministratori si
astengono dal designare dipendenti di aziende farmaceutiche o persone
cointeressate alle attivita' economiche delle aziende farmnaceutiche.
3) dalle ulteriori norme di garanzia e incompatibilita' che il
Comitato etico ritiene di dover adottare e che vanno inserite nel
regolamento del comitato stesso.