Art. 4.
Organizzazione
1. Il comitato etico deve adottare un regolamento che dettagli
compiti, modalita' di funzionamento, regole di comportamento
conformemente alle normative vigenti indicate in premessa, che
preveda tutti gli aspetti del funzionamento proprio e dell'Ufficio di
segreteria tecnico-scientifica, secondo quanto previsto dalle norme
di buona pratica clinica di cui all'allegato 1 al decreto
ministeriale 15 luglio 1997 citato in premessa e successivi
aggiornamenti.
2. Il comitato etico deve dotarsi di un ufficio di segreteria
tecnico-scientifica qualificata; detta segreteria deve essere in
possesso delle necessarie infrastrutture per assicurare il
collegamento all'osservatorio, per l'inserimento nelle banche dati
nazionale ed europea dei dati di cui all'art. 11 del decreto
legislativo n. 211 del 2003 e l'attivita' di supporto tecnico per la
valutazione delle reazioni avverse serie e inattese di cui all'art.
17, nonche' degli eventi avversi di cui al comma 3 dell'art. 16 del
decreto legislativo n. 211 del 2003.
3. Il comitato etico elegge al proprio interno un presidente ed un
altro membro che lo sostituisca. I membri del comitati etici non
possono delegare altri in proprio luogo.
4. Il comitato etico rende pubblicamente disponibili le modalita'
di valutazione e di adozione dei pareri, tra cui il quorum necessario
per la loro espressione, che comunque deve essere di almeno la meta'
piu' uno dei componenti; le decisioni sono assunte dalla maggioranza
dei presenti aventi diritto al voto.
5. Il comitato etico rende pubblicamente disponibili la propria
composizione, il proprio regolamento, i tempi che prevede per la
valutazione delle sperimentazioni proposte, fermi restando i tempi
massimi previsti dal decreto legislativo n. 211 del 2003, gli oneri
previsti a carico dei promotori della sperimentazione per la
valutazione della stessa e gli esiti delle riunioni, fermo restando
il rispetto delle norme vigenti di confidenzialita'.
6. La documentazione relativa all'attivita' del comitato etico,
compresa quella ricevuta dai promotori della sperimentazione, va
archiviata a cura dell'ufficio di segreteria tecnico-scientifica e
resa disponibile per il periodo previsto dalle specifiche linee guida
in materia, di cui al comma 6 dell'art. 15 del decreto legislativo n.
211 del 2003, anche ai fini delle attivita' di vigilanza del
Ministero della salute, di cui all'art. 15 del decreto legislativo n.
211 del 2003.
7. Per quanto non disposto dal presente decreto, il comitato etico
e' organizzato secondo le previsioni delle norme di buona pratica
clinica, di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 15 luglio
1997.