Art. 5.
Funzionamento del comitato etico
1. Il comitato etico svolge i compiti ed opera conformemente e
secondo le modalita' previste dal decreto legislativo n. 211 del 2003
e dalle norme di buona pratica clinica di cui all'allegato 1 al
decreto ministeriale 15 luglio 1997.
2. La valutazione etica, scientifica e metodologica degli studi
clinici da parte del comitato etico ha come riferimento quanto
previsto dal decreto legislativo n. 211 del 2003, dalla dichiarazione
di Helsinki nella sua versione piu' aggiornata, dalla convenzione di
Oviedo, dalle richiamate norme di buona pratica clinica e dalle linee
guida aggiornate dell'Agenzia europea per la valutazione dei
medicinali in tema di valutazione dell'efficacia delle
sperimentazioni cliniche. In tale ambito i diritti, la sicurezza e il
benessere dei singoli soggetti coinvolti nello studio costituiscono
le considerazioni piu' importanti e devono prevalere sugli interessi
della scienza e della societa'.
3. Il comitato etico, nell'esprimere le proprie valutazioni, tiene
conto:
a) che in linea di principio i pazienti del gruppo di controllo
non possono essere trattati con placebo, se sono disponibili
trattamenti efficaci noti, oppure se l'uso del placebo comporta
sofferenza, prolungamento di malattia o rischio;
b) che l'acquisizione del consenso informato non e' una garanzia
sufficiente ne' di scientificita', ne' di eticita' del protocollo di
studio e, pertanto, non esime il comitato dalla necessita' di una
valutazione globale del rapporto rischio/beneficio del trattamento
sperimentale;
c) che nel protocollo della sperimentazione deve essere garantito
il diritto alla diffusione e pubblicazione dei risultati da parte
degli sperimentatori che hanno condotto lo studio, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di
tutela brevettale, e che non devono sussistere vincoli di diffusione
e pubblicazione dei risultati da parte dello sponsor.
4. I componenti del comitato etico sono vincolati al segreto
d'ufficio.