Art. 6.
Aspetti economici
1. Il comitato etico verifica che siano coperte da parte del
promotore della sperimentazione tutte le spese aggiuntive per le
sperimentazioni, le attrezzature ed altro materiale inventariabile
necessari per la ricerca e non in possesso della struttura, tutto il
materiale di consumo e i medicinali da impiegare nella
sperimentazione, compreso il medicinale di confronto o l'eventuale
placebo.
2. Con delibera dell'organo amministrativo della struttura ove
opera il comitato etico puo' essere stabilito il gettone di presenza
per i membri dei comitati etici e viene stabilita la tariffa a carico
del promotore per l'assolvimento dei compiti demandati al comitato
stesso, secondo le direttive e gli indirizzi regionali.
3. Le tariffe di cui al comma 2 vengono determinate in misura tale
da garantire la completa copertura delle spese connesse ai compensi
eventualmente stabiliti per i membri dei comitati etici e al
funzionamento degli stessi, nonche' gli oneri relativi agli uffici di
segreteria di cui all'art. 4, comma 2.