Art. 9.
Sospensione della sperimentazione
1. Qualora il comitato etico abbia ragioni obiettive di ritenere
che siano venute a mancare le condizioni della domanda di
autorizzazione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n.
211 del 2003 o qualora sia in possesso di informazioni che possano
sollevare dubbi sul piano scientifico o sulla sicurezza della
sperimentazione clinica, ne informa l'autorita' competente di cui al
decreto legislativo n. 211 del 2003, art. 2, comma 1, lettera t), ai
fini della eventuale sospensione o divieto della sperimentazione, ai
sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 211 del
2003. Contestualmente il comitato etico chiede, a nome e per conto
dell'autorita' competente locale, le valutazioni del promotore della
sperimentazione o dello sperimentatore e degli altri centri
partecipanti allo studio, fatto salvo l'intervento tempestivo in caso
di pericolo immediato.