IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
  Visto l'art. 12, comma 1, del Regolamento del Senato;
  Considerata la necessita' di introdurre nell'ordinamento del Senato
specifica  normativa  volta  a  precisare,  in armonia con i principi
posti  dalla  normativa  comunitaria  e  nazionale,  le modalita' del
trattamento,   della   diffusione  e  della  comunicazione  dei  dati
personali;
  Vista la relazione dell'Amministrazione;
                              Delibera:
  E'  approvato  il  testo, allegato alla presente deliberazione, del
«Regolamento  del  Senato  della  Repubblica sul trattamento dei dati
personali».
                               Art. 1.
                        Normativa applicabile
  1.  L'Amministrazione  del  Senato  procede  al  trattamento,  alla
diffusione  e  alla comunicazione dei dati personali in armonia con i
principi desumibili dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  2.  Costituisce  trattamento, ai sensi del presente regolamento, il
trattamento dei dati personali, anche sensibili, contenuti negli atti
direttamente finalizzati all'attivita' amministrativa del Senato.
  3. Sono esclusi dall'applicazione della presente normativa gli atti
riferibili  all'esercizio  di  funzioni  e  prerogative parlamentari.
Sulla  riferibilita'  dell'atto  all'esercizio  di  dette  funzioni e
prerogative decide il Consiglio di Presidenza del Senato.
  4.  Ove  non  espressamente  disciplinato dalle fonti normative del
Senato,  il  trattamento  dei  dati personali e' effettuato secondo i
principi  posti  dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e in
particolare  dagli  articoli da 1 a 22 del citato decreto legislativo
n. 196 del 2003, in quanto applicabili all'ordinamento del Senato.