Art. 2.
                   Ambito del trattamento dei dati
  1.   L'Amministrazione   del   Senato  procede,  nei  limiti  delle
disposizioni  di cui al presente regolamento, al trattamento dei dati
personali attinenti:
    a) ai  Senatori  in  carica  o  cessati  dal  mandato,  e ai loro
familiari;
    b) ai dipendenti in servizio o in quiescenza e ai loro familiari;
    c) ai  soggetti  che  partecipano  a procedure di reclutamento o,
comunque, di selezione del personale, indette dall'Amministrazione;
    d) ai  soggetti che effettuano nei confronti dell'Amministrazione
prestazioni   di   lavoro   dipendente,   prestazioni   coordinate  e
continuative  ovvero  occasionali,  nonche' ai dipendenti di soggetti
che forniscono prestazioni o servizi all'Amministrazione;
    e) ai  soggetti  che,  anche  in  forma  associata, instaurino in
qualsiasi altra forma rapporti con l'Amministrazione del Senato.