Art. 4.
       Adozione delle misure organizzative e per la sicurezza
  1.  Il  Segretario  generale, sulla base delle indicazioni espresse
dai  responsabili del trattamento dei dati di cui all'art. 3, riuniti
in apposita conferenza, con propria determinazione:
    a) adotta   le   misure   organizzative   per  le  operazioni  di
trattamento  dei  dati,  anche  con riferimento alle misure minime di
sicurezza relative ai trattamenti stessi;
    b) fornisce direttive sul coordinamento delle misure di sicurezza
con  le  determinazioni organizzative di ordine generale, relative al
trattamento di ogni tipologia di dati.