Art. 6.
              Trattamenti sottoposti a regime speciale
  1.   Il   Presidente  del  Senato,  informandone  il  Consiglio  di
Presidenza,  individua eventuali tipologie di dati personali rispetto
ai   quali,   per  ragioni  attinenti  alla  sicurezza,  non  possono
esercitarsi  o  possono  esercitarsi in maniera limitata i diritti di
cui all'art. 5.