IL DIRETTORE GENERALE
  Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  in  legge  24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni
urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione dei conti
pubblici, in particolare i commi 1 e 5, lettere f e f-bis);
  Visto  il  decreto  20 settembre  2004,  n.  245 del Ministro della
salute  di  concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il
Ministro  della  funzione  pubblica, concernente «Regolamento recante
norme  sull'organizzazione  ed il funzionamento dell'Agenzia italiana
del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  salute  30 aprile  2004,
registrato  in  data  17 giugno  2004  al  n. 1154 del Registro visti
semplici dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute,  con  il  quale  e' stato designato il dott. Nello Martini in
qualita' di Direttore generale dell'AIFA;
  Vista  la propria determinazione 30 dicembre 2005, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  2 del 3 gennaio 2005,
recante «Misure di ripiano della spesa farmaceutica convenzionata per
l'anno 2005»;
  Vista  la  propria  determinazione direttoriale del 25 luglio 2005,
pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176
del 30 luglio 2005 «Elenco aggiornato dei medicinali rimborsabili dal
Servizio  sanitario  nazionale  (SSN),  con indicazione del regime di
fornitura»;
  Visto l'art. 1, comma 408, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ;
  Vista la delibera n. 25 del 20 settembre 2006 del CdA dell'AIFA che
prevede una manovra di ripiano della spesa farmaceutica convenzionata
e  non  convenzionata  per l'anno 2006 pari a Euro 813 milioni per la
quota a carico dei soggetti privati al netto dell'IVA;
  Vista  la  delibera  n.  26  del  27 settembre 2006, con cui il CdA
dell'AIFA nell'approvare il documento concernente il «completamento e
definizione   della  manovra  di  ripiano  della  spesa  farmaceutica
convenzionata  e  non  convenzionata nel quale viene rappresentata la
necessita' di anticipare gli effetti della manovra al fine di ridurre
il  disavanzo  per l'anno 2006 e contestualmente evitare il cumulo di
possibili  disavanzi  nel  2007»  da  mandato  al  Direttore generale
dell'AIFA  di  adottare una misura finalizzata a ridurre nella misura
del  5%  il  prezzo  al pubblico dei medicinali comunque dispensati o
impiegati  dal Servizio sanitario nazionale, gia' vigente; nonche' di
rideterminare  lo  sconto al produttore dello 0,6%, gia' disposto con
la  determinazione  AIFA  del  30 dicembre  2005,  cit. in premesse e
mantenere  in  vigore  le predette misure fino ad integrale copertura
del  disavanzo  accertato per il 2006, previa verifica da effettuarsi
entro il termine del 15 febbraio 2007;
                             Determina:
                               Art. 1.
  1.  I  prezzi  al  pubblico  dei  medicinali  comunque  impiegati o
dispensati  dal  Servizio  sanitario  nazionale  vigenti alla data di
entrata  in  vigore  della presente determinazione sono ridotti nella
misura del 5%.
  2.  La  riduzione  di  cui  al  comma 1  non si applica ai prodotti
emoderivati   di   origine   estrattiva,   agli  emoderivati  da  DNA
ricombinante,  ai vaccini e ai medicinali non inseriti nelle liste di
trasparenza   ai   sensi  dell'art.  7,  comma 1,  del  decreto-legge
18 settembre  2001,  n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001,
n.  405,  con prezzo al pubblico uguale o inferiore a 5 Euro, vigente
alla data di entrata in vigore della presente determinazione.
  3.  Per  i  prodotti  autorizzati  successivamente  alla  data  del
1° ottobre  2006,  la  riduzione  temporanea  si  applica  sul prezzo
negoziato.  Il  prezzo al pubblico finale e' arrotondato alla seconda
cifra decimale.