Art. 2.
  1.  Il  produttore,  per  i  farmaci destinati al mercato interno e
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale,  ad esclusione dei
prodotti  dispensati in ospedale, dei medicinali inseriti nelle liste
di  trasparenza  ai  sensi  dell'art.  7,  comma 1, del decreto-legge
18 settembre  2001,  n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, dei prodotti emoderivati estrattivi, degli emoderivati da DNA
ricombinante,  dei  vaccini  e  dei medicinali con prezzo al pubblico
uguale  o  inferiore ai 5 Euro, dovra' calcolare sul proprio margine,
definito  all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
alla  distribuzione  intermedia e, nel caso di forniture dirette alle
farmacie  direttamente a queste ultime, uno sconto dell'1% sul prezzo
ex-factory,  corrispondente  allo  0.6%  del  prezzo  al pubblico IVA
compresa  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
determinazione.
  2.  Il  grossista  dovra'  trasferire  tale sconto alle farmacie le
quali,  nel richiedere al Servizio sanitario nazionale i rimborsi per
l'assistenza  farmaceutica  erogata,  dovranno  applicare  lo  sconto
ottenuto dal produttore.
  3.  Per  i  prodotti rimborsabili ceduti non attraverso il Servizio
sanitario  nazionale,  le  farmacie  applicheranno  all'acquirente il
medesimo sconto.
  4.  Al  fine  di dare completo adempimento alle disposizioni di cui
all'art.  48,  comma 5,  lettera f)  e f-bis) della legge 24 novembre
2003,  n.  326  le  misure  di  cui  alla  presente determinazione si
applicano  fino ad integrale copertura del disavanzo accertato per la
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata per l'anno 2006,
previa  verifica  da  effettuarsi entro il 15 febbraio 2007, dei dati
forniti   dall'Osservatorio  nazionale  sull'impiego  dei  Medicinali
(OsMed),  di  cui all'art. 48, commi 7 e ss., della legge 23 dicembre
1998, n, 448 (collegato alla legge finanziaria 1999) nonche' dei dati
di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004.