Art. 2. 1. Il produttore, per i farmaci destinati al mercato interno e rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, ad esclusione dei prodotti dispensati in ospedale, dei medicinali inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dei prodotti emoderivati estrattivi, degli emoderivati da DNA ricombinante, dei vaccini e dei medicinali con prezzo al pubblico uguale o inferiore ai 5 Euro, dovra' calcolare sul proprio margine, definito all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla distribuzione intermedia e, nel caso di forniture dirette alle farmacie direttamente a queste ultime, uno sconto dell'1% sul prezzo ex-factory, corrispondente allo 0.6% del prezzo al pubblico IVA compresa vigente alla data di entrata in vigore della presente determinazione. 2. Il grossista dovra' trasferire tale sconto alle farmacie le quali, nel richiedere al Servizio sanitario nazionale i rimborsi per l'assistenza farmaceutica erogata, dovranno applicare lo sconto ottenuto dal produttore. 3. Per i prodotti rimborsabili ceduti non attraverso il Servizio sanitario nazionale, le farmacie applicheranno all'acquirente il medesimo sconto. 4. Al fine di dare completo adempimento alle disposizioni di cui all'art. 48, comma 5, lettera f) e f-bis) della legge 24 novembre 2003, n. 326 le misure di cui alla presente determinazione si applicano fino ad integrale copertura del disavanzo accertato per la spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata per l'anno 2006, previa verifica da effettuarsi entro il 15 febbraio 2007, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei Medicinali (OsMed), di cui all'art. 48, commi 7 e ss., della legge 23 dicembre 1998, n, 448 (collegato alla legge finanziaria 1999) nonche' dei dati di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004.