IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni; Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153; Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente perfezionamento e revisione del sistema catastale; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 65 - del 18 marzo 2002, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio 27 settembre 2004; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, concernente disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ed in particolare, l'art. 7, commi 21 e 22; Considerata la necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 7, comma 22, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, le prime disposizioni volte a disciplinare le modalita' di esecuzione delle visure catastali; Dispone: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: a) Atti catastali: l'insieme degli atti che, ai sensi della normativa vigente, costituiscono il Nuovo Catasto Terreni e il Nuovo Catasto Edilizio Urbano; b) Elaborati catastali: planimetrie delle unita' immobiliari urbane, elaborati planimetrici degli immobili e documenti tecnici d'ausilio alla predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico; c) Visure: le consultazioni degli atti e degli elaborati catastali, con o senza rilascio di stampa.