IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  Visto  il  testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con
regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  la conservazione del nuovo catasto dei
terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
  Visto  il  regio  decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente
l'accertamento  generale  dei  fabbricati  urbani,  rivalutazione del
relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.   650,   concernente   perfezionamento  e  revisione  del  sistema
catastale;
  Visto  il  provvedimento  del direttore dell'Agenzia del territorio
28 febbraio  2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 65 - del
18 marzo   2002,  concernente  il  regolamento  di  attuazione  degli
articoli 2  e  4  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato
dalla   determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  del  territorio
27 settembre 2004;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
  Visto   il   decreto-legge  3 ottobre  2006,  n.  262,  concernente
disposizioni  urgenti  in  materia  tributaria  e  finanziaria, ed in
particolare, l'art. 7, commi 21 e 22;
  Considerata  la  necessita'  di  emanare,  ai  sensi  dell'art.  7,
comma 22,   del  decreto-legge  3 ottobre  2006,  n.  262,  le  prime
disposizioni  volte  a  disciplinare le modalita' di esecuzione delle
visure catastali;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
    a) Atti  catastali:  l'insieme  degli  atti  che,  ai sensi della
normativa  vigente, costituiscono il Nuovo Catasto Terreni e il Nuovo
Catasto Edilizio Urbano;
    b) Elaborati  catastali:  planimetrie  delle  unita'  immobiliari
urbane,  elaborati  planimetrici  degli  immobili e documenti tecnici
d'ausilio   alla   predisposizione   degli   atti   di  aggiornamento
geometrico;
    c) Visure:   le   consultazioni  degli  atti  e  degli  elaborati
catastali, con o senza rilascio di stampa.