Art. 2.
                        Disposizioni generali
  1.  Le  visure rilasciate dall'Agenzia del territorio costituiscono
l'informazione  primaria  ed  originale delle risultanze degli atti e
degli   elaborati   catastali.  Le  stampe  ottenute  non  contengono
attestazione di conformita' e non costituiscono certificazione.
  2.  Sono  consultabili  gli atti e gli elaborati catastali presenti
nel  sistema  informativo  dell'Agenzia  del territorio o su supporto
cartaceo.
  3.  La  visura  degli  atti  e  degli elaborati catastali di cui al
comma 2 e' consentita a chiunque, salvo quanto previsto al comma 4.
  4.  La  visura delle planimetrie delle unita' immobiliari urbane e'
consentita,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalle disposizioni
vigenti,  soltanto  a  richiesta del proprietario, del possessore, di
chi  ha  diritti  reali  di  godimento  sull'unita' immobiliare ed in
genere  di chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per
conto di questi.
  5.  La  visura  degli  atti  e degli elaborati presenti nel sistema
informativo  e'  eseguita con modalita' informatiche, con rilascio di
una sola stampa a richiesta.
  6.  La  visura  degli  atti  ed  elaborati  disponibili su supporto
cartaceo  e  non  presenti  nel  sistema  informativo e' consentita a
vista, con facolta' di estrarne brevi note ed appunti.
  7.   L'utilizzo   delle   informazioni   acquisite   e'  consentito
esclusivamente nel rispetto della normativa vigente.