Art. 2. Disposizioni generali 1. Le visure rilasciate dall'Agenzia del territorio costituiscono l'informazione primaria ed originale delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali. Le stampe ottenute non contengono attestazione di conformita' e non costituiscono certificazione. 2. Sono consultabili gli atti e gli elaborati catastali presenti nel sistema informativo dell'Agenzia del territorio o su supporto cartaceo. 3. La visura degli atti e degli elaborati catastali di cui al comma 2 e' consentita a chiunque, salvo quanto previsto al comma 4. 4. La visura delle planimetrie delle unita' immobiliari urbane e' consentita, in conformita' a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, soltanto a richiesta del proprietario, del possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull'unita' immobiliare ed in genere di chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di questi. 5. La visura degli atti e degli elaborati presenti nel sistema informativo e' eseguita con modalita' informatiche, con rilascio di una sola stampa a richiesta. 6. La visura degli atti ed elaborati disponibili su supporto cartaceo e non presenti nel sistema informativo e' consentita a vista, con facolta' di estrarne brevi note ed appunti. 7. L'utilizzo delle informazioni acquisite e' consentito esclusivamente nel rispetto della normativa vigente.