Art. 5.
                Modalita' di erogazione del servizio
  1.  L'erogazione  dei  servizi  di  visura avviene in ragione delle
risorse  disponibili,  dei  soggetti  richiedenti,  del  numero delle
richieste e della loro tipologia.
  2. Con successive disposizioni dell'Agenzia del territorio potranno
essere  stabiliti  i  limiti  per  le visure effettuabili a fronte di
ciascuna  richiesta  e  per ciascuna tipologia di consultazione, allo
scopo di assicurare il buon andamento del servizio.
  3. In fase di prima applicazione e nel rispetto dei principi di cui
al  presente  provvedimento,  i  direttori  degli  Uffici provinciali
dell'Agenzia  del territorio, tenuto conto della sostenibilita' delle
richieste  e  dell'adeguatezza  delle  risorse  disponibili, adottano
azioni e misure organizzative, anche finalizzate a definire il numero
massimo di visure per singolo turno dell'utente allo sportello, volte
a  garantire  in  sede  locale la migliore erogazione dei servizi. Le
misure  adottate  saranno portate a conoscenza dell'utenza con idonee
forme di pubblicita'.