Art. 5. Modalita' di erogazione del servizio 1. L'erogazione dei servizi di visura avviene in ragione delle risorse disponibili, dei soggetti richiedenti, del numero delle richieste e della loro tipologia. 2. Con successive disposizioni dell'Agenzia del territorio potranno essere stabiliti i limiti per le visure effettuabili a fronte di ciascuna richiesta e per ciascuna tipologia di consultazione, allo scopo di assicurare il buon andamento del servizio. 3. In fase di prima applicazione e nel rispetto dei principi di cui al presente provvedimento, i direttori degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, tenuto conto della sostenibilita' delle richieste e dell'adeguatezza delle risorse disponibili, adottano azioni e misure organizzative, anche finalizzate a definire il numero massimo di visure per singolo turno dell'utente allo sportello, volte a garantire in sede locale la migliore erogazione dei servizi. Le misure adottate saranno portate a conoscenza dell'utenza con idonee forme di pubblicita'.