IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  «Riordinamento  della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162,  «Riordinamento  delle  scuole  dirette  a  fini speciali, delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti
didattici universitari», ed in particolare l'art. 11, commi 1 e 2;
  Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997, Gazzetta Ufficiale n.
140  del  18 giugno 1997, concernente gli ordinamenti didattici delle
scuole di specializzazione del settore psicologico;
  Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n.  127, «Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni,
ed in particolare l'art. 17, comma 95;
  Visto  il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, «Regolamento
recante norme per la disciplina dei professori a contratto»;
  Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, ed in particolare l'art. 3;
  Vista  la  legge 29 dicembre 2000, n. 401, ed in particolare l'art.
8;
  Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, «Disposizioni in materia di
universita'   e   di   ricerca  scientifica  e  tecnologica»,  ed  in
particolare l'art. 6, comma 6;
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamento
recante  norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» che ha
soppresso e sostituito il decreto ministeriale n. 509/1999;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 ottobre  2000,  concernente  la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo
decreto di modifica del 18 marzo 2005;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 novembre 2000, «Determinazione
delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;
  Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, relativo alle
procedure  informatiche per l'inserimento e la verifica dei requisiti
minimi  dei  corsi  di studio nell'apposito sito della Banca dati del
MIUR;
  Visto  il decreto ministeriale 1° agosto 2005 relativo al riassetto
delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
  Tenuto  conto  che  il  decreto ministeriale n. 270/2004 stabilisce
all'art.   3,   comma 7,   che  possono  essere  istituiti  corsi  di
specializzazione  esclusivamente in applicazione di direttive europee
o di specifiche norme di legge;
  Visto  il  parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso
nell'adunanza del 22 aprile 2004;
  Sentito il Ministero della salute;
  Visto il parere favorevole dell'ordine degli psicologi;
  Considerata  la  necessita'  di  adeguare gli ordinamenti didattici
delle  Scuole  di  specializzazione  dell'area  psicologica al quadro
della  riforma  generale  degli  studi universitari, di cui al citato
decreto ministeriale n. 270/2004;
  Ritenuta  la necessita' di integrare il citato decreto ministeriale
1° agosto   2005   con   riguardo  alle  specializzazioni  abilitanti
all'esercizio della psicoterapia;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Il presente decreto individua le scuole di specializzazione di area
psicologica,  il  profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i
relativi percorsi didattici, di cui all'allegato.
  I  regolamenti  didattici di Ateneo, di cui all'art. 11 della legge
n.  341/1990,  disciplinano gli ordinamenti didattici delle Scuole di
specializzazione di area psicologica in conformita' alle disposizioni
del  presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.