IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», ed in particolare l'art. 11, commi 1 e 2; Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997, Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1997, concernente gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore psicologico; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, «Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto»; Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, ed in particolare l'art. 3; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 401, ed in particolare l'art. 8; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, «Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica», ed in particolare l'art. 6, comma 6; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» che ha soppresso e sostituito il decreto ministeriale n. 509/1999; Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo decreto di modifica del 18 marzo 2005; Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»; Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, relativo alle procedure informatiche per l'inserimento e la verifica dei requisiti minimi dei corsi di studio nell'apposito sito della Banca dati del MIUR; Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005 relativo al riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria; Tenuto conto che il decreto ministeriale n. 270/2004 stabilisce all'art. 3, comma 7, che possono essere istituiti corsi di specializzazione esclusivamente in applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 22 aprile 2004; Sentito il Ministero della salute; Visto il parere favorevole dell'ordine degli psicologi; Considerata la necessita' di adeguare gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione dell'area psicologica al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato decreto ministeriale n. 270/2004; Ritenuta la necessita' di integrare il citato decreto ministeriale 1° agosto 2005 con riguardo alle specializzazioni abilitanti all'esercizio della psicoterapia; Decreta: Art. 1. Il presente decreto individua le scuole di specializzazione di area psicologica, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici, di cui all'allegato. I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, disciplinano gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area psicologica in conformita' alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.