Art. 2.
  1.  Le  Scuole  di specializzazione di area psicologica afferiscono
alle  facolta'  di  psicologia;  l'accesso  e' consentito ai laureati
della classe 58/S (Laurea specialistica in psicologia) ed ai laureati
in  psicologia dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale n.
509/1999.
  Per  il  conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie di
corsi di specializzazione compresi nella classe di cui in allegato lo
specialista  in  formazione  deve  l'acquisire  300  CFU complessivi,
articolati in cinque anni di corso.
  2.  Per ciascuna tipologia di Scuola, in coerenza con l'ordinamento
di  cui  al presente decreto, l'organismo accademico responsabile del
corso  specifichera'  il  profilo professionale dello specialista, le
sue  competenze  in psicoterapia e precisera' gli obiettivi formativi
ed  i  relativi  percorsi didattici funzionali al conseguimento delle
necessarie conoscenze culturali ed abilita' professionali.
  3.  I  CFU  di  cui  al  presente decreto corrispondono a 25 ore di
lavoro/studente.
  4. Gli obiettivi formativi e i percorsi didattici sono identificati
da  attivita'  formative  indispensabili per conseguire il titolo. Le
attivita'   sono  a  loro  volta  suddivise  in  ambiti  omogenei  di
conoscenze   e   competenze  professionali  identificate  da  settori
scientifico  disciplinari.  Le  strutture  responsabili  della scuola
individuano   e  costruiscono,  per  le  scuole  di  specializzazione
istituite,  specifici  percorsi  formativi  per  la  preparazione  di
ciascuna    tipologia   di   figure   professionali   specialistiche,
utilizzando  i settori scientifico disciplinari elencati negli ambiti
coerenti con il raggiungimento degli obiettivi formativi propri della
singola scuola.
  5. Le attivita' formative ed i relativi CFU sono cosi' ripartiti:
    a) attivita' di base a cui sono assegnati fino a 25 CFU;
    b) attivita' caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 190 CFU;
    c) attivita'  affini,  integrative e interdisciplinari a cui sono
assegnati fino a 45 CFU;
    d) attivita'  elettive  a  scelta dello specializzando a cui sono
assegnati fino a 20 CFU;
    e) attivita'  finalizzate  alla prova finale a cui sono assegnati
fino a 15 CFU;
    f) altre attivita' a cui sono assegnati fino a 5 CFU.
  6. Alle  attivita'  professionalizzanti  e' assegnato almeno il 70%
dei CFU complessivi dell'intero percorso formativo.
  7.   Le  attivita'  caratterizzanti  di  cui  alla  lettera b)  del
precedente punto 3 sono articolate in almeno:
    a)  un  ambito  denominato tronco comune identificato dai settori
scientifico  disciplinari  utili  all'apprendimento  di saperi comuni
della  classe  a  cui sono dedicati due terzi dei CFU delle attivita'
caratterizzanti;
    b)   un  ambito  denominato  delle  discipline  specifiche  della
tipologia,   identificato   da   uno   o   piu'  settori  scientifico
disciplinari  specifici  della figura professionale propria del corso
di  specializzazione  a  cui  e'  assegnato  un  terzo  dei CFU delle
attivita' caratterizzanti.
  8. Le attivita' affini, integrative e interdisciplinari comprendono
almeno  i tre ambiti specificati nell'ordinamento di cui in allegato,
identificati   da   settori   scientifico   disciplinari  utili  alle
integrazioni multidisciplinari.
  9.  Le  attivita'  elettive  a  scelta dello studente sono comunque
coerenti   con   gli   obiettivi   formativi   e  le  caratteristiche
professionalizzanti delle scuole.
  10.  Le  attivita' finalizzate alla prova finale identificano i CFU
specificatamente destinati alla preparazione della tesi di diploma di
specializzazione.
  11.  Le  altre attivita' comprendono CFU utili alla acquisizione di
abilita' linguistiche, informatiche, di gestione e organizzazione.
  12.  Complessivamente  le  attivita'  formative professionalizzanti
volte alla maturazione di specifiche capacita' professionali mediante
attivita'  pratiche  e  di  tirocinio comprendono almeno i tre quinti
dell'intero   corso.   Almeno  60  CFU  sono  dedicati  ad  attivita'
professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione
di qualificati psicoterapeuti.
  12  Gli  ordinamenti  didattici delle singole scuole determinano la
frazione   dell'impegno  orario  complessivo  riservato  allo  studio
individuale, di norma non superiore al 25%.