Art. 3.
  1.  La  verifica  della  qualita'  dell'apprendimento e' affidata a
diversi strumenti, quali le prove in itinere, il libretto-diario e la
prova    finale    (basata    sulla   discussione   della   tesi   di
specializzazione)   integrate  dalle  valutazioni  periodiche  e  dal
giudizio dei docenti.
  2.  Condizione indispensabile per l'attivazione della Scuola e' che
essa  disponga di strutture adeguate, per l'esercizio delle attivita'
professionali  a  fornire  un  completo addestramento professionale e
proporzionate  al  numero  di  specializzandi  iscrivibili.  Adeguati
dovranno  essere  anche  il corpo docente e le strutture didattiche a
disposizione.
  Si rimanda ad altra sede la definizione dei criteri che definiscono
i  requisiti  di  idoneita'  e  di  accreditabilita'  delle strutture
formative.