Art. 3. 1. La verifica della qualita' dell'apprendimento e' affidata a diversi strumenti, quali le prove in itinere, il libretto-diario e la prova finale (basata sulla discussione della tesi di specializzazione) integrate dalle valutazioni periodiche e dal giudizio dei docenti. 2. Condizione indispensabile per l'attivazione della Scuola e' che essa disponga di strutture adeguate, per l'esercizio delle attivita' professionali a fornire un completo addestramento professionale e proporzionate al numero di specializzandi iscrivibili. Adeguati dovranno essere anche il corpo docente e le strutture didattiche a disposizione. Si rimanda ad altra sede la definizione dei criteri che definiscono i requisiti di idoneita' e di accreditabilita' delle strutture formative.