Art. 4.
  Gli  ordinamenti  didattici delle Scuole di specializzazione di cui
all'allegato,  attivate  presso  le  universita'  sono  adeguati alle
disposizioni  del  presente decreto entro diciotto mesi dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  utilizzando  le  relative
procedure  informatizzate  predisposte  dal  MIUR  nella  Banca  dati
dell'offerta formativa.
  2.   Le   universita'   assicurano  la  conclusione  dei  corsi  di
specializzazione  ed  il  rilascio  dei  relativi titoli, secondo gli
ordinamenti  didattici  previgenti, agli specializzandi gia' iscritti
al momento dell'adeguamento del regolamento didattico di Ateneo .