Art. 4. Gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di cui all'allegato, attivate presso le universita' sono adeguati alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal MIUR nella Banca dati dell'offerta formativa. 2. Le universita' assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi gia' iscritti al momento dell'adeguamento del regolamento didattico di Ateneo .