Art. 5. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 5 novembre 2005, l'Universita' di Torino e l'Universita' di Roma «La Sapienza» possono mantenere anche la Scuola di specializzazione in psicologia clinica attivata presso la facolta' di psicologia, procedendo alla revisione dell'ordinamento didattico adeguandosi alla relativa tabella allegata al citato decreto ministeriale 1° agosto 2005 entro il termine di cui all'art. 4 del presente decreto.