Art. 5.
  In deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale  1°  agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
176  del  5 novembre 2005, l'Universita' di Torino e l'Universita' di
Roma   «La   Sapienza»   possono   mantenere   anche   la  Scuola  di
specializzazione in psicologia clinica attivata presso la facolta' di
psicologia,  procedendo  alla  revisione  dell'ordinamento  didattico
adeguandosi   alla   relativa  tabella  allegata  al  citato  decreto
ministeriale  1°  agosto  2005 entro il termine di cui all'art. 4 del
presente decreto.