Art. 6.
  Le  specializzazioni  di  cui  all'allegato  del  presente decreto,
nonche'  quelle in psicologia clinica, psichiatria e neuropsichiatria
infantile,  di cui all'allegato del sopra citato decreto ministeriale
1°  agosto  2005,  sono  abilitanti all'esercizio della psicoterapia,
purche' almeno 60 CFU siano dedicati ad attivita' professionalizzanti
psicoterapeutiche  espletate  sotto  la  supervisione  di qualificati
psicoterapeuti.
  Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e   sara'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 24 luglio 2006
                                                   Il Ministro: Mussi

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona   e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 367