Art. 6. Le specializzazioni di cui all'allegato del presente decreto, nonche' quelle in psicologia clinica, psichiatria e neuropsichiatria infantile, di cui all'allegato del sopra citato decreto ministeriale 1° agosto 2005, sono abilitanti all'esercizio della psicoterapia, purche' almeno 60 CFU siano dedicati ad attivita' professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 luglio 2006 Il Ministro: Mussi Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 367