Art. 4. 1. I soggetti indicati all'art. 3 forniscono i dati relativi alle cose, secondo il tracciato dell'allegato A, inoltrandoli, unitamente alla richiesta di verifica, alla Direzione regionale competente per territorio in duplice copia, secondo le modalita' che prevedono l'avviso di ricevimento. 2. Il procedimento di verifica si intende avviato alla ricezione, da parte della Direzione regionale competente per territorio, della documentazione cartacea in duplice copia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 settembre 2006 Il direttore generale: De Santis