Art. 4.
    1. I soggetti indicati all'art. 3 forniscono i dati relativi alle
cose,  secondo il tracciato dell'allegato A, inoltrandoli, unitamente
alla  richiesta  di verifica, alla Direzione regionale competente per
territorio  in  duplice  copia,  secondo  le  modalita' che prevedono
l'avviso di ricevimento.
    2. Il procedimento di verifica si intende avviato alla ricezione,
da  parte  della Direzione regionale competente per territorio, della
documentazione cartacea in duplice copia.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 27 settembre 2006
                                     Il direttore generale: De Santis