Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il Commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 5. 2. Il Commissario delegato puo', ove ritenuto necessario, indire conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o della Giunta regionale, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'Amministrazione statale o dall'Amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta. 3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 4. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. 5. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano gia' in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato puo' procedere all'unificazione complessiva delle attivita', per la cui attuazione coordinata e' autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'art. 5, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.