Art. 3. 1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza al Commissario delegato e' corrisposto un compenso da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. Per lo svolgimento delle attivita' previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unita' di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche. Tale personale e' autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili pro-capite effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. 3. Per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato puo' avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali e' corrisposta un indennita' mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, cosi' come quantificata per gli esperti di cui all'art. 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308. 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi gravano sulle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato.