Art. 4. 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le finalita' connesse all'individuazione, all'accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale, anche mediante l'effettuazione di accertamenti in campo, si avvale, nei limiti temporali di vigenza dello stato di emergenza, di una unita' di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare corrispondente alla fascia «C» e di tre unita' di personale, comunque in servizio presso il medesimo Dicastero ovvero presso istituti ed agenzie dallo stesso controllati, cui e' autorizzata l'effettuazione di lavoro straordinario sino ad un massimo di 70 ore mensili, che sara' retribuito in base all'attivita' effettivamente resa ed alla qualifica di appartenenza. 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato.