Art. 6. 1. Per la realizzazione dei primi interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale delle seguenti risorse: quanto a euro 5.073.867,57 pari alle risorse residue rispetto alla somma di euro 6.920.522,45 gia' assegnata alla regione Liguria con il Piano nazionale di bonifica di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468; quanto a euro 2.500.000,00 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad utilizzare le eventuali risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalita' di cui alla presente ordinanza. 3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite su un'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato all'uopo istituita secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 4. Il Commissario delegato con propria relazione trimestrale ed ogni volta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla regione Liguria sullo stato degli interventi realizzati.