Art. 7.
  1.  Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello
stato  d'emergenza  il  Commissario  delegato predispone entro trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle
attivita'  da  porre  in essere, articolati in relazione alle diverse
tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta
giorni  dalla  scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato
comunica   al  Dipartimento  della  protezione  civile  lo  stato  di
avanzamento  dei  programmi,  evidenziando  e motivando gli eventuali
scostamenti  e  indicando  le  misure  che  si intendono adottare per
ricondurre  la  realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai
cronoprogrammi.
  2.  Il Commissario delegato definisce, d'intesa con il Dipartimento
della  protezione  civile, un programma di attivita' sperimentali nel
campo  delle  metodologie  di verifica e quantificazione dei danni da
realizzare,   con   il   supporto  del  Consorzio  universitario  per
l'ingegneria  nelle  assicurazioni,  attraverso  il  ricorso a periti
assicurativi.
  3.  Per  la  valutazione  dei  progetti,  nonche'  per garantire il
necessario supporto tecnico alle attivita' che devono essere eseguite
per  il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale
di   un   Comitato   tecnico-scientifico,   nominato   con   apposito
provvedimento  del  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile,
composto  da  tre  membri,  scelti tra dipendenti pubblici ed esperti
anche  estranei  alla  pubblica amministrazione, di cui uno designato
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della
protezione  civile,  uno dal Ministro dell'ambiente, della tutela del
territorio  e del mare e uno dal presidente della regione Liguria. Il
presidente  del Comitato e' scelto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri   -  Dipartimento  della  protezione  civile,  che  provvede
altresi' a designare il segretario del Comitato.
  4.  Al  personale  di  cui  al presente articolo e' riconosciuto un
compenso  da  stabilire  con  separato  provvedimento del Commissario
delegato,  sentito il Dipartimento della protezione civile, in deroga
al  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36 e
connesse  disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale del
personale dirigente.
  5.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico
del Fondo della protezione civile.