Art. 7. 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi. 2. Il Commissario delegato definisce, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, un programma di attivita' sperimentali nel campo delle metodologie di verifica e quantificazione dei danni da realizzare, con il supporto del Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni, attraverso il ricorso a periti assicurativi. 3. Per la valutazione dei progetti, nonche' per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, nominato con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, composto da tre membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, uno dal Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e uno dal presidente della regione Liguria. Il presidente del Comitato e' scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che provvede altresi' a designare il segretario del Comitato. 4. Al personale di cui al presente articolo e' riconosciuto un compenso da stabilire con separato provvedimento del Commissario delegato, sentito il Dipartimento della protezione civile, in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36 e connesse disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale del personale dirigente. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.