Art. 2. Elenco 1. I siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile e possono effettuare gli avvisi di vendita di cui all'art. 1. 2. I soggetti che gestiscono i siti di cui al comma 1 devono avere forma societaria e possono richiedere l'iscrizione per effettuare la pubblicita' in uno o piu' distretti di Corte d'appello. 3. I soggetti di cui al comma 1 costituiti in societa' di persone, societa' per azioni o in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, societa' cooperativa o consortile devono possedere un patrimonio netto pari almeno a euro 50.000,00 se richiedono l'iscrizione per un distretto di Corte di appello ed un patrimonio netto almeno pari a euro 450.000,00 se richiedono l'iscrizione per due o piu' distretti di Corte di appello o per uno dei seguenti distretti: Milano, Napoli, Roma e Palermo. Ai fini del presente comma, il patrimonio netto e' composto all'attivo esclusivamente da capitale sociale, riserve da utili, riserva legale ed eventuali riserve statutarie. 4. Entro il termine di otto mesi dalla chiusura di ciascun esercizio successivo all'iscrizione nell'elenco, le societa' di cui al comma 3 trasmettono al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile, che verifica la sussistenza del requisito di cui al medesimo comma, copia del bilancio depositato nel registro delle imprese relativo all'esercizio precedente. 5. I siti internet gestiti dagli istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni a norma dell'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono iscritti di diritto nell'elenco per le circoscrizioni per le quali sono abilitati, limitatamente alla pubblicita' dei beni mobili. Per l'abilitazione alla pubblicita' dei beni immobili, devono possedere i requisiti professionali e tecnici di cui agli articoli 3 e 4, e presentare domanda di iscrizione nell'elenco, ai sensi dell'art. 5.