Art. 2.
                               Elenco

  1.  I  siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti
professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui
all'art.  4,  sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento
per  gli  affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della
giustizia  civile  e  possono effettuare gli avvisi di vendita di cui
all'art. 1.
  2.  I soggetti che gestiscono i siti di cui al comma 1 devono avere
forma  societaria e possono richiedere l'iscrizione per effettuare la
pubblicita' in uno o piu' distretti di Corte d'appello.
  3.  I soggetti di cui al comma 1 costituiti in societa' di persone,
societa'   per  azioni  o  in  accomandita  per  azioni,  societa'  a
responsabilita'  limitata,  societa'  cooperativa o consortile devono
possedere  un  patrimonio  netto  pari  almeno  a  euro  50.000,00 se
richiedono  l'iscrizione  per  un distretto di Corte di appello ed un
patrimonio   netto  almeno  pari  a  euro  450.000,00  se  richiedono
l'iscrizione  per  due o piu' distretti di Corte di appello o per uno
dei  seguenti  distretti: Milano, Napoli, Roma e Palermo. Ai fini del
presente   comma,   il   patrimonio   netto  e'  composto  all'attivo
esclusivamente  da capitale sociale, riserve da utili, riserva legale
ed eventuali riserve statutarie.
  4.  Entro  il  termine  di  otto  mesi  dalla  chiusura  di ciascun
esercizio  successivo  all'iscrizione nell'elenco, le societa' di cui
al  comma 3  trasmettono  al Dipartimento per gli affari di giustizia
del   Ministero,  Direzione  generale  della  giustizia  civile,  che
verifica la sussistenza del requisito di cui al medesimo comma, copia
del   bilancio   depositato   nel  registro  delle  imprese  relativo
all'esercizio precedente.
  5. I siti internet gestiti dagli istituti autorizzati all'incanto e
all'amministrazione dei beni a norma dell'art. 159 delle disposizioni
di  attuazione  del  codice  di  procedura  civile,  sono iscritti di
diritto   nell'elenco   per  le  circoscrizioni  per  le  quali  sono
abilitati,  limitatamente  alla  pubblicita'  dei  beni  mobili.  Per
l'abilitazione alla pubblicita' dei beni immobili, devono possedere i
requisiti  professionali  e  tecnici  di  cui  agli articoli 3 e 4, e
presentare domanda di iscrizione nell'elenco, ai sensi dell'art. 5.