Art. 3. Requisiti professionali e incompatibilita' 1. I soci delle societa' di persone o i legali rappresentanti e i soggetti preposti all'amministrazione di societa' di capitali, che gestiscono i siti internet che chiedono l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2, debbono possedere i requisiti di onorabilita' di cui all'art. 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. 2. I soggetti che richiedono l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 devono essere iscritti al registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5 delle legge 31 luglio 1997, n. 249. 3. E' incompatibile la qualita' di socio, di legale rappresentate o di amministratore di societa' di persone, societa' cooperative e societa' a responsabilita' limitata con la funzione di giudice, di dirigente amministrativo e di funzionario di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto di Corte d'appello per il quale la societa' e' iscritta nell'elenco. 4. E' incompatibile la qualita' di socio di societa' per azioni o in accomandita per azioni con la funzione di giudice, di dirigente amministrativo e di funzionario di cancelleria in servizio presso il distretto di Corte d'appello per il quale la societa' e' iscritta nell'elenco, se le azioni possedute eccedono il 10% del capitale sociale o la somma di euro 50.000,00. 5. Le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche ai consulenti tecnici di ufficio e ai delegati alle operazioni di vendita di cui all'art. 591-bis del codice di procedura civile, incaricati o delegati nelle procedure pendenti davanti agli uffici giudiziari del distretto di Corte d'appello per il quale la societa' e' iscritta, nonche' ai parenti ed affini fino al terzo grado, dei giudici, dirigenti amministrativi, funzionari di cancelleria, consulenti tecnici di ufficio e delegati del giudice.