Art. 4.
                          Requisiti tecnici

  1.   I   siti  iscritti  nell'elenco  garantiscono  un  livello  di
disponibilita'   del   servizio   pari   al  99  per  cento  su  base
quadrimestrale,  nei  giorni  feriali  e  del  95  per  cento su base
quadrimestrale nei giorni festivi, dalle ore 5 alle ore 24.
  2.  I  siti  si  dotano di un manuale operativo dei servizi, in cui
vengono  descritti  le  modalita'  di  comunicazione  con  gli uffici
giudiziari  o  i  soggetti  delegati,  di acquisizione dei dati, e di
esecuzione  dei  servizi,  nonche'  i  prezzi  praticati  per ciascun
servizio, con indicazione di eventuali differenziazioni per distretto
o  circondario.  Le  modalita' di esecuzione dei servizi e i relativi
prezzi  dovranno  essere  pubblicati  sui siti, in pagine con accesso
riservato all'autorita' giudiziaria.
  3.  I  siti si dotano di un piano in cui vengono descritte tutte le
azioni e le procedure di sicurezza in conformita' con quanto previsto
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  4. La frequenza di salvataggio dei dati e' almeno giornaliera.
  5.  I siti sono conforme ai requisiti tecnici di cui al decreto del
Ministro  delegato per l'innovazione e le tecnologie emanato ai sensi
dell'art.  11  della  legge  9 gennaio  2004,  n.  4  e  superano  la
valutazione  di  accessibilita'  applicando  la  metodologia  per  la
verifica tecnica di cui all'allegato A al suddetto decreto.