Art. 4. Requisiti tecnici 1. I siti iscritti nell'elenco garantiscono un livello di disponibilita' del servizio pari al 99 per cento su base quadrimestrale, nei giorni feriali e del 95 per cento su base quadrimestrale nei giorni festivi, dalle ore 5 alle ore 24. 2. I siti si dotano di un manuale operativo dei servizi, in cui vengono descritti le modalita' di comunicazione con gli uffici giudiziari o i soggetti delegati, di acquisizione dei dati, e di esecuzione dei servizi, nonche' i prezzi praticati per ciascun servizio, con indicazione di eventuali differenziazioni per distretto o circondario. Le modalita' di esecuzione dei servizi e i relativi prezzi dovranno essere pubblicati sui siti, in pagine con accesso riservato all'autorita' giudiziaria. 3. I siti si dotano di un piano in cui vengono descritte tutte le azioni e le procedure di sicurezza in conformita' con quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. La frequenza di salvataggio dei dati e' almeno giornaliera. 5. I siti sono conforme ai requisiti tecnici di cui al decreto del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie emanato ai sensi dell'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 e superano la valutazione di accessibilita' applicando la metodologia per la verifica tecnica di cui all'allegato A al suddetto decreto.