Art. 5. Modalita' di iscrizione 1. Le societa' che intendono effettuare gli avvisi di vendita di cui all'art. 1 inoltrano al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile domanda di iscrizione nell'elenco, contenente l'indicazione del distretto o dei distretti di Corte d'appello in cui effettuare la pubblicita', corredata a dichiarazione di possesso dei requisiti di professionalita' e tecnici e dall'assenza di incompatibilita', nonche' copia del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito. 2. Il Ministero della giustizia, Direzione generale della giustizia civile, decide, acquisito il parere della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, sulla domanda con provvedimento motivato, anche sulla base di apposite verifiche che, nel caso in cui non risulti possibile utilizzare personale dell'amministrazione, possono essere effettuate anche da esperti informatici esterni, dalla stessa delegati e con costi a carico del richiedente. 3. Il Ministero della giustizia verifica l'adempimento degli obblighi assunti dai siti anche a mezzo dei servizi attivati con il portale di cui all'art. 7.