Art. 6.
                        Acquisizione dei dati

  1.  Il  sito  acquisisce i dati relativi alla pubblicazione tramite
collegamento  telematico  con  l'Ufficio giudiziario e secondo quanto
previsto  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 13 febbraio
2001,  n.  123,  con modalita' operative definite dal Ministero della
giustizia - Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati.
  2.  Il  sito,  se l'Ufficio giudiziario non dispone del software di
gestione  ufficiale,  acquisisce  i dati per posta ordinaria, a mezzo
fax,  su  supporto  elettronico o per posta telematica, con modalita'
che  garantiscono  la  esattezza delle informazioni che devono essere
pubblicate,  tali modalita' vengono definite dall'Ufficio giudiziario
previa   comunicazione   al  Ministero  della  giustizia -  Direzione
generale  dei sistemi informativi automatizzati, che puo' disporne la
modifica  per  garantire  la  sicurezza  del sistema di pubblicita' e
l'esattezza e regolarita' delle pubblicazioni.