Art. 8.
                      Cancellazione dall'elenco

  1.  L'accertamento  dell'assenza  o del venire meno dei requisiti e
delle  condizioni  di  cui  agli  articoli  2,  3  e  4,  comporta la
cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art.
2.
  2. Sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicita'
di  atti  relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici
giudiziari  di  distretti  di Corti d'appello diversi da quelli per i
quali sono iscritti.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo   e   sara'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 ottobre 2006
                                                Il Ministro: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2006

Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 12, foglio n. 376