Art. 8. Cancellazione dall'elenco 1. L'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, comporta la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2. 2. Sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicita' di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corti d'appello diversi da quelli per i quali sono iscritti. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 2006 Il Ministro: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2006 Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 12, foglio n. 376