IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul riordinamento dell'imposta fondiaria, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539; Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153; Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente il perfezionamento e la revisione del sistema catastale; Visto il regolamento, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed in particolare l'art. 5, comma 3, il quale stabilisce che la modifica o l'integrazione dei modelli, delle formalita' e delle procedure per gli adempimenti degli obblighi di cui al regolamento stesso possono essere adottate con provvedimento del direttore generale del Dipartimento del territorio; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni, ed in particolare, l'art. 64, che ha istituito l'Agenzia del territorio; Visto il decreto 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139; Visto l'art. 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; Visto l'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, che fissa termini, condizioni e modalita' relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali, e rinvia ad appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio l'approvazione delle specifiche tecniche del modello unico informatico catastale relativamente a determinate tipologie di atti di aggiornamento; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006, con cui sono state approvate le nuove specifiche tecniche e la procedura Pregeo 9 per la predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650; Considerata l'opportunita' di avviare una fase sperimentale per la presentazione in via telematica degli atti di aggiornamento geometrico; Dispone: Art. 1. Approvazione del modello unico informatico per la presentazione degli atti geometrici di aggiornamento e delle relative specifiche tecniche 1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, le specifiche tecniche per la predisposizione del modello unico informatico catastale degli atti geometrici di aggiornamento di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, riportate nell'allegato 1. 2. A decorrere dal 15 gennaio 2007, le medesime specifiche tecniche sono utilizzate anche per la presentazione degli atti geometrici di aggiornamento predisposti con la procedura Pregeo 9 di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006.