Art. 2.
                     Modalita' di presentazione
  1.  Il  modello  unico  informatico  catastale per la presentazione
degli  atti  geometrici di aggiornamento di cui all'art. 1 e' redatto
sulla  base  di  un  estratto  autenticato  della  mappa  in  formato
digitale, richiesto e rilasciato a tale uso anche per via telematica.
  2.  Il  modello  unico  informatico  catastale,  di cui al presente
provvedimento,  e'  sottoscritto,  mediante  apposizione  della firma
elettronica  avanzata  dal  professionista  che  ha  redatto gli atti
tecnici  di aggiornamento, in conformita' a quanto previsto dall'art.
6,   comma 1,   del  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  del
territorio  22 marzo  2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70
del 25 marzo 2005.
  3. Nel modello unico informatico catastale, il professionista rende
le  attestazioni  di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4 del provvedimento
del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005.
  4.  Gli  atti di aggiornamento, per i quali e' previsto il deposito
presso  il  comune  competente  per  territorio  ai sensi del comma 5
dell'art.  30  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001,  n.  380,  presentati  con modello unico informatico catastale,
sono  resi disponibili al comune medesimo nell'ambito delle procedure
informatiche  di interscambio tra Agenzia del territorio e comuni per
la  trasmissione  dei  dati.  L'Ufficio  provinciale dell'Agenzia del
territorio,  accertata  la  corretta  ricezione del tipo da parte del
comune, puo' procedere all'approvazione.
  5.  Fino  alla  predisposizione  delle  procedure  informatiche  di
interscambio  tra Agenzia del territorio e comuni per la trasmissione
dei dati di cui al comma 4, il professionista, quando ne ricorrono le
condizioni,   deposita   presso   il   comune  competente  l'atto  di
aggiornamento  ed  attesta  nel  modello unico informatico catastale,
trasmesso  in  via  telematica, mediante dichiarazione sostitutiva di
atto  di  notorieta'  di  cui  agli  articoli 38 e 47 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che l'atto di
aggiornamento  e'  stato  depositato  presso il comune competente per
territorio,   ai   sensi  dell'art.  30,  comma 5,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  6 giugno  2001,  n.  380,  ovvero  che
ricorrono  le  condizioni  di  esonero dall'obbligo. Sulla base della
dichiarazione  di  cui  al  periodo precedente, l'Ufficio provinciale
dell'Agenzia  del  territorio provvede all'approvazione degli atti ed
al  conseguente  aggiornamento degli archivi e, ai fini del riscontro
dell'avvenuto  deposito,  rende disponibili a ciascun comune gli atti
di  aggiornamento  approvati,  limitatamente  a quelli per i quali il
deposito medesimo e' previsto.
  6.  Con  comunicazioni ai competenti Ordini e Collegi professionali
sono  indicati  i comuni per i quali sono state attivate le procedure
informatiche di interscambio di cui al comma 4.