Art. 2. Modalita' di presentazione 1. Il modello unico informatico catastale per la presentazione degli atti geometrici di aggiornamento di cui all'art. 1 e' redatto sulla base di un estratto autenticato della mappa in formato digitale, richiesto e rilasciato a tale uso anche per via telematica. 2. Il modello unico informatico catastale, di cui al presente provvedimento, e' sottoscritto, mediante apposizione della firma elettronica avanzata dal professionista che ha redatto gli atti tecnici di aggiornamento, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005. 3. Nel modello unico informatico catastale, il professionista rende le attestazioni di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005. 4. Gli atti di aggiornamento, per i quali e' previsto il deposito presso il comune competente per territorio ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, presentati con modello unico informatico catastale, sono resi disponibili al comune medesimo nell'ambito delle procedure informatiche di interscambio tra Agenzia del territorio e comuni per la trasmissione dei dati. L'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, accertata la corretta ricezione del tipo da parte del comune, puo' procedere all'approvazione. 5. Fino alla predisposizione delle procedure informatiche di interscambio tra Agenzia del territorio e comuni per la trasmissione dei dati di cui al comma 4, il professionista, quando ne ricorrono le condizioni, deposita presso il comune competente l'atto di aggiornamento ed attesta nel modello unico informatico catastale, trasmesso in via telematica, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che l'atto di aggiornamento e' stato depositato presso il comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero che ricorrono le condizioni di esonero dall'obbligo. Sulla base della dichiarazione di cui al periodo precedente, l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio provvede all'approvazione degli atti ed al conseguente aggiornamento degli archivi e, ai fini del riscontro dell'avvenuto deposito, rende disponibili a ciascun comune gli atti di aggiornamento approvati, limitatamente a quelli per i quali il deposito medesimo e' previsto. 6. Con comunicazioni ai competenti Ordini e Collegi professionali sono indicati i comuni per i quali sono state attivate le procedure informatiche di interscambio di cui al comma 4.