Art. 3. Atti geometrici di aggiornamento 1. Gli atti geometrici di aggiornamento di cui all'art. 41 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, sono costituiti dai documenti informatici trasmessi e dal relativo attestato di conformita' alla normativa vigente (cosiddetto «attestato di approvazione»). Con le stesse modalita' si provvede alla conservazione dei tipi mappali di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679. 2. La copia dell'atto di aggiornamento geometrico di cui al comma 1, primo periodo, sottoscritta con firma digitale dal direttore dell'ufficio competente e restituita per via telematica, tiene luogo del secondo originale di cui all'art. 5 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 3. L'attestato di approvazione, comprensivo dell'esito dell'aggiornamento della mappa, costituisce la ricevuta di cui al comma 5 dell'art. 8 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005.