Art. 3.
                  Atti geometrici di aggiornamento
  1.  Gli  atti  geometrici  di  aggiornamento di cui all'art. 41 del
regio  decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, sono costituiti dai documenti
informatici  trasmessi  e  dal relativo attestato di conformita' alla
normativa  vigente  (cosiddetto  «attestato di approvazione»). Con le
stesse  modalita'  si provvede alla conservazione dei tipi mappali di
cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679.
  2.  La  copia  dell'atto  di  aggiornamento  geometrico  di  cui al
comma 1, primo periodo, sottoscritta con firma digitale dal direttore
dell'ufficio  competente e restituita per via telematica, tiene luogo
del  secondo  originale  di cui all'art. 5 del decreto del presidente
della   Repubblica   26 ottobre   1972,   n.  650.  Si  applicano  le
disposizioni  di  cui all'art. 4, comma 1-ter, della tariffa allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  3.    L'attestato    di    approvazione,   comprensivo   dell'esito
dell'aggiornamento  della  mappa,  costituisce  la ricevuta di cui al
comma 5  dell'art. 8 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del
territorio  22 marzo  2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70
del 25 marzo 2005.