Art. 4. Conservazione dei documenti originali cartacei 1. I documenti originali cartacei sottoscritti dal professionista e dai titolari dei diritti reali sulle particelle interessate, comprensivi degli allegati, sono conservati, per un periodo di cinque anni dal professionista e da almeno uno dei soggetti titolari dei diritti reali sui beni interessati dalle variazioni. 2. Sui documenti originali cartacei il professionista annota, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, la data e il numero di protocollo dell'atto di aggiornamento geometrico. 3. I soggetti titolari dei diritti reali sui beni interessati, che provvedono alla conservazione dei documenti di cui al comma 1, sono indicati sul modello unico informatico catastale.