Art. 4.
           Conservazione dei documenti originali cartacei
  1. I documenti originali cartacei sottoscritti dal professionista e
dai   titolari   dei  diritti  reali  sulle  particelle  interessate,
comprensivi degli allegati, sono conservati, per un periodo di cinque
anni  dal  professionista  e  da almeno uno dei soggetti titolari dei
diritti reali sui beni interessati dalle variazioni.
  2.  Sui  documenti  originali cartacei il professionista annota, ai
sensi   dell'art.   8,   comma 6,  del  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia  del  territorio  del  22 marzo  2005,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  70 del 25 marzo 2005, la data e il numero di
protocollo dell'atto di aggiornamento geometrico.
  3.  I soggetti titolari dei diritti reali sui beni interessati, che
provvedono  alla  conservazione dei documenti di cui al comma 1, sono
indicati sul modello unico informatico catastale.