Art. 4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Ministri competenti emaneranno i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima e per l'approvazione dei progetti da concordare fra le amministrazioni provinciali di Campobasso e di Isernia, concernenti la separazione patrimoniale e il riparto delle attivita' e passivita'. L'accordo fra le suddette amministrazioni e' effettuato dai commissari che il Ministro per l'interno provvede a nominare con proprio decreto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge rispettivamente per l'amministrazione provinciale di Campobasso, dichiarata contestualmente sciolta, e per l'amministrazione provinciale di Isernia. Le elezioni dei consigli provinciali di Campobasso e di Isernia saranno indette in ogni caso entro il termine massimo di un anno dalla nomina dei commissari suddetti.