Art. 5. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali. La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.