Art. 6.

  E' istituito l'Ente regionale di sviluppo per il Molise, con sede a
Campobasso,  con  i  requisiti,  i  poteri e i compiti previsti dalla
legge  14  luglio  1965,  n.  901, e dal decreto del Presidente della
Repubblica  14 febbraio 1966, n. 257. Il Ministro per l'agricoltura e
le  foreste  provvede con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi
dalla entrata in vigore della presente legge, a quanto occorre per la
costituzione  ed  il funzionamento dell'ente, ed alla regolazione dei
rapporti con l'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise.