Art. 6. E' istituito l'Ente regionale di sviluppo per il Molise, con sede a Campobasso, con i requisiti, i poteri e i compiti previsti dalla legge 14 luglio 1965, n. 901, e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvede con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, a quanto occorre per la costituzione ed il funzionamento dell'ente, ed alla regolazione dei rapporti con l'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise.