Art. 8.

  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,   le   variazioni   occorrenti  nei  bilanci  dei  Ministeri
interessati all'applicazione della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 febbraio 1970

                               SARAGAT

                                                    RUMOR - RESTIVO -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA