Art. 8. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti nei bilanci dei Ministeri interessati all'applicazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 febbraio 1970 SARAGAT RUMOR - RESTIVO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA