Art. 3.
(Indulto per reati in materia  di dogane, di imposta di fabbricazione
                           e di monopolio)

  Fuori  dei  casi  previsti  dal  precedente  articolo,  e' concesso
indulto:
    1)  nella misura non superiore a lire centomila per le pene della
multa  o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati
previsti  dalle  seguenti  leggi: sulle imposte di fabbricazione, sul
chinino  dello  Stato,  sugli  apparecchi  automatici di accensione e
pietrine  focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e
monopolio  delle  cartine  e  tubetti  per  sigarette, nonche', salvo
quanto previsto al successivo n. 2), sulle dogane e sul monopolio dei
sali e tabacchi;
    2)  nella  misura non superiore a mesi sei di reclusione e a lire
duemilioniduecentocinquantamila  di  multa,  sola  o  congiunta  alla
predetta  pena  detentiva,  per i reati previsti e puniti dalle leggi
sulle  dogane  e,  limitatamente ai tabacchi, anche sul monopolio dei
sali e tabacchi;
    3) nella misura non superiore alla meta' per le pene detentive in
conversione  di  pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul
monopolio  dei  tabacchi e sulle dogane, fermo restando l'obbligo del
pagamento  del  diritto o del tributo evasi e degli interessi di mora
nei termini indicati nell'art. 4 del presente decreto.
  L'indulto  e'  esteso  alle  pene  per i reati previsti dalle leggi
sull'imposta  generale  sull'entrata  quando  siano connessi a quelli
indicati nel comma precedente e nei limiti in esso stabiliti.