La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Aumento della pensione non reversibile) La pensione non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' aumentata: da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti; da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.