La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
              (Aumento della pensione non reversibile)

  La pensione non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n.
66, e' aumentata:
    da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;
    da  lire  14.000  a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un
residuo  visivo  non  superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi
con eventuale correzione.